giovedì 28 marzo 2013

Pedofilia legale se il/la minore ha più di 14 anni !!!!!!!




Pedofilia legale se il/la minore ha più di 14 anni !!!!!!! 1 Ottobre 2012 , il governo Monti con la legge n.172 approva la ratifica della convenzione di Lanzarote che risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d'Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati Parte del COE di contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori . 
La novità principale riguarda l'introduzione di due nuovi reati, l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia ( art 414 bis c.p. ) e l'adescamento di minorenni o grooming (art. 609-undecies c.p.). http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/minori/2012_10_01_L01012012n172.html
Il primo prevede la reclusione da un anno e sei mesi a 5 anni per chiunque, con qualsiasi mezzo, anche il web, istighi il bambino o ragazzo a commettere reati come la prostituzione minorile, la detenzione di materiale pedopornografico, la corruzione di minori o la violenza sui bambini. Stessa pena per chi faccia apologia di questi reati.
Il secondo definisce l'adescamento di minore come “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”, prevedendo la reclusione da uno a 3 anni.
La ratifica della convenzione comporta anche l'inasprimento delle pene per molti altri reati legati ai fenomeni dell'abuso sessuale. In base alla legge di ratifica l'Italia designa come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il ministero dell'Interno.
Fino a qui si potrebbe fare un elogio ai governi che hanno approvato tale ratifica ma entriamo più nel dettaglio :
il nostro codice penale punisce con pene severissime chiunque abbia rapporti sessuali con una persona che non abbia ancora compiuto i 14 anni , il limite sale a 16 se chi compie l’atto sessuale sia un familiare od una persona a cui il/la minore venga affidato/a , inteso come adulto dominante e cioè quella persona che “grazie” alla propria posizione professionale o istituzionale, pone una pressione maggiore in virtù del proprio potere al fine di acquisire diritto all’atto sessuale. (http://www.testolegge.com/codice-penale/articolo-609-quater) .

Già qui c’è puzza di bruciato ma andiamo avanti ….

L’art. 609-quater fissa quindi l’età del consenso a 14 anni se l’atto sessuale non viene consumato con un adulto dominante , in questo caso il sesso con minore diventerebbe reato ma nel caso che l’adulto sia un perfetto estraneo , il rapporto non violerebbe alcuna legge qualora il/la minore sia consenziente e non abbia ricevuto niente in cambio . Naturalmente esistono numerose altre vie per perseguire il colpevole come il reato di corruzione di minori o di adescamento ma le pene in questi casi sono praticamente ridicole e nella maggior parte dei casi possono usufruire della condizionale .
Quello su cui inoltre la legge non approfondisce è l’età dell’adulto , l’età del consenso è stata così
fissata per non dover punire le coppie di fidanzatini che vivono le loro prime emozioni , nel caso che il/la minore abbia meno di 13 anni il già visto art. 609-quater fissa un limite di 3 anni di differenza ma al compimento del quattordicesimo anno i rapporti possono avvenire anche con un/una settantenne senza che si costituisca in per forza reato ,

Non sarebbe stato più corretto porre un limite di differenza di età anche oltre i 13 anni ?

Oppure non lo si è fatto intenzionalmente per non creare problemi a certi personaggi ?

Saranno sicuramente contenti i genitori con figli in età adolescenziale !!!

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