lunedì 26 agosto 2013
BRUXELLES AUTORIZZA GLI OLI D’OLIVA “DEODORATI”
PORTE APERTE A MISCELE DI OLI DI DUBBIA QUALITA
Questo il rischio che comporta l’entrata in vigore, dal 1° aprile 2011, del nuovo regolamento comunitario che autorizza la vendita di olio con dicitura ‘extra-vergine’ con un quantitativo massimo di alchil esteri pari a 150 mg/kg, composti chimici che si formano nei prodotti di scarsa qualità.”La presenza di oli deodorati deve almeno essere indicata in etichetta “.Il nuovo regolamento comunitario in vigore dal 1° aprile autorizza la vendita di olio con dicitura ‘extra-vergine’ con un quantitativo massimo di alchil esteri pari a 150 mg/kg, composti chimici che si formano nei prodotti di scarsa qualità. Questa norma rischia di spalancare le porte dei mercati europei a miscele di olii di dubbia qualità, poiché un olio ottenuto da olive sane spremute subito dopo la raccolta contiene al massimo 10-15 mg/kg di alchil esteri, che possono arrivare in via eccezionale a 30.
IL LIMITE DI 150 mg/kg
fissato dal regolamento europeo, non è rappresentativo di un olio extra-vergine ottenuto da olive sane e non scoraggia i produttori dal miscelare olio extra-vergine con un prodotto di qualità inferiore come il deodorato con elevati valori di alchil esteri.“Gli oli che hanno bisogno di essere deodorati sono quelli di bassa qualità. È inaccettabile che un procedimento chimico finora vietato in oli extra-vergine venga sostanzialmente permesso per consentire a chi non produce qualità di arrivare sul mercato con un prodotto adulterato che il consumatore non sarà in grado di riconoscere dall’etichetta”, dichiara Carlo Petrini, presidente Slow Food.“È una legge che va esattamente in direzione contraria a quella che sembrerebbe volere imboccare la nuova Pac del Commissario Ue all’agricoltura Dacian Cioloş. Non si protegge la qualità danneggiando in modo così grave una categoria, i produttori onesti di olio extra-vergine di oliva, che in questo momento è già in grave difficoltà. La presenza di oli deodorati deve almeno essere indicata in etichetta a protezione del diritto del consumatore all’informazione e alla salute”, conclude Petrini.
Fonte
Redatto da Pjmanc: http://ilfattaccio.org
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