D'un tratto nel folto bosco

Non c’era nessuno in tutto il paese che potesse insegnare ai bambini che la realtà non è soltanto quello che l’occhio vede e l’orecchio ode e la mano può toccare, bensì anche quel che sta nascosto alla vista e al tatto, e si svela ogni tanto, solo per un momento, a chi lo cerca con gli occhi della mente e a chi sa ascoltare e udire con le orecchie dell’animo e toccare con le dita del pensiero.
Amos Oz


lunedì 14 luglio 2014

E Ora Parlo Io BY GABRIELE MILANI -


movimento genitori persone autistiche_logo nazionaleAvrei voluto evitare la realizzazione di questo articolo fino a quando il procedimento giudiziario riguardante nostro figlio non fosse compiuto. Me ne assumo la responsabilità perché, al di là delle continue richieste di notizie sulla nostra posizione, sono soprattutto una serie di porcellum[ingentilimento latino della più prosaica dizione di "porcata"] che hanno fatto nascere questo articolo prima del previsto.
Indipendentemente da come andrà finire la nostra storia, spero che il contenuto risulterà di aiuto alle famiglie [soprattutto per aprire gli occhi] e aiuti a fornire la spinta morale necessaria per portare avanti i propri ideali a tutela della salute danneggiata dei propri figli. E spero altresì che alla fine ognuno sviluppi le proprie convinzioni e il proprio approccio a questo tema rilevante per la comunità, per migliorare il clima generale delle cure mediche e pertraghettare la medicina fuori dal campo della speculazione.
Oggi più che mai, in riferimento al caso clinico di nostro figlio, ribadisco la ferma volontà del nostro nucleo familiare di porre chiarezza in tutte le opportune sedi Giudiziarie al fine di risalire alle responsabilità di coloro che non hanno ottemperato alle vigenti disposizioni in materia sanitaria elencate all’Art. 7 Legge 210/92 cagionando allo stesso una encefalopatia immuno-allergo-tossica a seguito di Imperizia,Imprudenza, Negligenza e Inosservanza di Leggi e Regolamenti.
Il valore probatorio dei numerosi refusi presenti nelle cartelle cliniche di nostro figlio, oltre che nel decreto Ministeriale [per esempio allo stesso è cambiato il nome per tre volte!], comportano pesanti riflessi sulla responsabilità professionale delle molte persone che hanno valutato il caso clinico di nostro figlio con notevole superficialità e indifferenza alle nostre opportune segnalazioni.
In quanto atti pubblici, le cartelle cliniche e il decreto Ministeriale, sono soggetti a speciale disciplina giuridica per ciò che riguarda l’obbligo della sua compilazione e la completezza dei dati che, in molte occasioni, sono stati volutamente omessi, e la qualifica di atto pubblico si riflette sulla maggiore severità con cui è valutato in sede penale il delitto di falso commesso da chi redige l’atto. Più precisamente la falsità documentale può essere qualificata sul piano giuridico come falsità materialecommessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici [art. 476 C.P.] o come falsità ideologica [art. 479 C.P.] commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Ciò anche quando il medico rivesta la qualità di incaricato di pubblico servizio [art. 493 C.P.].
Nella valutazione del caso clinico di nostro figlio è palese la reiterazione della falsità ideologica dove gli atti, pur essendo materialmente privi di contraffazioni e/o alterazioni, contengono refusi e affermazioni non rispondenti al vero, lasciando trasparire la volontà di omettere dati clinici fondamentali. Infatti, anche a fronte di diagnosi sbrigative, le carenze di scrittura e le incompletezze nella compilazione costituiscono, di fatto, il fondamento di gravi censure.
Tutto ciò è stato verificato, valutato ed esposto correttamente, dal CTU di causa nominato dal Tribunale di Genova che, in data 10 aprile u.s., consegnava presso la locale cancelleria le conclusioni riassunte nella fotografia allegata
ctu_10 aprile 2014
Quando si tratta di salute o di una parte del corpo umano, non è possibile che il responsabile reintegri lostatus biologico quo ante, a maggior ragione occorre stabilire in precisi termini qualitativi, quantitativi oltre che cronologici [permanenza o transitorietà del danno] il valore biologico-funzionale di ciò che è stato effettivamente perso dal danneggiato, dal che l’importanza del ruolo e dell’attività valutativa del medico-legale. Occorre infatti accertare il valore specifico della menomazione subita nell’economia generale della persona, cioè l’incidenza della menomazione sulla complessiva efficienza psico-fisica del danneggiato e sulla sua capacità di relazioni sociali [danno biologico].
Ma qui entra in gioco ciò che tutta l’Italia deve conoscere. Entra in gioco la politica farmaceutica; quella politica farmaceutica che ha scatenato una bufera mediatica a seguito dell’inchiesta della Magistratura di Trani [ultimamente tornata alla ribalta per aver documentato l'usura delle banche a danno dei propri clienti], quella politica farmaceutica che pretende di silenziare a prescindere le famiglie. In quel periodo abbiamo visto come una grande parte della stampa asservita alla politica farmaceutica ha organizzato attacchi al Magistrato che ha deciso di indagare la correlazione autismo vaccinazioni. Pertanto, non c’è da stupirsi che identico trattamento sia riservato anche ai più deboli, costituenti un nucleo familiare. In questo caso, il nostro.
Ed allora, reagisco con fermezza nel denunciare ulteriormente la frode scientifica in merito all’autismo, ovvero Disturbo dello Spettro Vaccinale; quella reiterata frode scientifica commessa dalla cosiddetta “$cienza degli affari” dove, purtroppo, abbiamo imparato che
se la Scienza in sé è immacolata, tutt’altro che tali sono alcuni dei suoi $acerdoti. Di sicuro, troppi. E sono proprio questi, blasfemi, simoniaci, prostituti, a riscuotere la maggiore attenzione e il maggiore credito a livello generale. Il motivo è semplice: sono funzionali ad un sistema in cui la Scienza non si serve ma la si usa. Anzi, la si violenta per i propri non certo nobili interessi. Pertanto, in merito alla Sindrome Autistica, è impossibile non pensare ai vaccini, preparati di cui si fa un abuso perfino grottesco, non esitando a dipingere gravi malattie del tutto benigne quando non ad inventare pandemie
e, come insegnano i recenti fatti di cronaca, trafficare virus in modo criminale per produrre su misura il relativo vaccino e garantirsi incassi milionari sulla pelle dell’ignara popolazione . In questo gioco al massacro alla salute sono prevalentemente i bambini che pagano il prezzo più importante, ritrovandosi con una vita rovinata dai primi giorni della loro esistenza.
C’è poi anche qualche becero personaggio che si diverte a lanciare messaggi, utilizzando perfino date simboliche che hanno arricchito la cronaca nera del nostro Paese. Ebbene, a questi signori ricordo che fino a quando non leggerò a chiare lettere in un’aula di Tribunale “la Legge NON è uguale per tutti“, mi arrogherò il diritto di assicurare a nostro figlio un’esistenza dignitosa denunciando, in ogni posto e in ogni luogo, il prezzo pagato di una vita rovinata a seguito di un atto sanitario imposto e somministrato con superficiale colpevolezza.
Troppo spesso, pur di negare il ruolo causale delle vaccinazioni in molte reazioni avverse a vaccino, in molte occasioni vengono avanzate ipotesi assolutamente indimostrate e non verificatisi a fronte di una successione temporale ravvicinata e prevista dalla letteratura scientifica ed un altrettanto dato certo [insorgenza ravvicinata di una patologia autoimmune]. Occorre sottolineare che queste eventualità [conseguenze negative di vaccinazioni] ben difficilmente sono attribuibili in via di assoluta certezza o di elevata probabilità alle vaccinazioni stesse, ma resta sempre anche in ambito clinico il dubbio di una certezza di nesso eziologico o anche di una elevata probabilità di rapporto. In clinica è sufficiente il dato di fatto che sia stata attuata una certa pratica sanitaria, nel caso di specie la vaccinazione, e che sia poi comparsa in un tempo altrettanto definito su base epidemiologica una patologia correlabile alla stessa, perché venga riconosciuto un nesso eziopatogenetico, anche se dimostrato soprattutto su base epidemiologica-statistica. Sarà un nesso sostenuto da probabilità più o meno elevata che, comunque, se ha rilievo e validità sul piano clinico, non si vede perché non debba averla, non essendo possibile altro tipo di valenza causale, anche sul piano giuridico. Pretendere, come stanno cercando di fare i politicanti sanitari genovesi asserviti all’industria del farmaco, in una materia piuttosto incerta e relativamente alla quale le conoscenze cliniche attuali sono ancora molto limitate, un nesso eziologico di certezza o di alta probabilità è, ad avviso del sottoscritto, pretesa impossibile, ciò che giuridicamente va sotto il nome di probatio diabolica.
Andare contro a ciò che è certo, incontestabile e corrispondente alla verità dei fatti, ovvero:
  • dall’anamnesi si possono escludere patologie familiari e anomalie genetiche;
  • non sono state riscontrate complicazioni gravidiche o complicazioni inerenti al parto;
  • la gravidanza è trascorsa in maniera decorosa, gli esami prenatali sono stati eseguiti e i risultati erano nella norma;
  • il periodo perinatale e post natale è trascorso senza evidenze di rilievo, fu regolare la crescita e lo sviluppo entro i parametri dell’età;
  • dopo la prima somministrazione del vaccino la situazione clinica del bambino cambiò radicalmente con comparsa di infezioni cutaneo-mucose che si ripetevano in seguito alla seconda inoculazione;
  • le manifestazioni si ripetevano anche alle somministrazioni successive con andamento ingravescente e si associarono a infezioni delle prime vie aeree, episodi di vomito con febbre, otiti ricorrenti e gastroenterite che conducevano al ricovero del [..... omissis ..... ] per [..... omissis ..... ], finché all’età di [..... omissis ..... ] in seguito alla somministrazione del vaccino antimorbillo, antiparotite e antirosolia si presentò un arresto dell’evoluzione maturativa raggiunta, perdita di peso e scarsa crescita;
  • in data [..... omissis ..... ] il bambino fu sottoposto a vaccinazione antipneumococcica e il quadro clinico si aggravò ulteriormente con peggioramento dei sintomi già esistenti, specie quelli neurologici, e frequenti episodi di epistassi, presenza di petecchie al volto durante le crisi di pianto con alterazione dei parametri emocoagulativi;
  • in data [ ..... omissis ..... ] presso l’ospedale [ ..... omissis ..... ] venne posta diagnosi di Disturbo Autistico con presenza di atipie di interesse sociale e della inter-soggettività, ritardo del linguaggio verbale non compensata da adeguata comunicazione non-verbale, interessi ristretti e stereotipie;
  • la presenza di patologie recidivanti e ingravescenti che si sono evidenziate in seguito ad ogni somministrazione dei vaccini sono del tutto coerenti e compatibili con i numerosi casi riportati nella letteratura scientifica;
rappresenta un ulteriore falso ideologico, al quale anche chi sarà chiamato a decidere potrà arrivare a risponderne a suo tempo, in quanto risulta evidente la volontà di omettere dati clinici che evidenziano come nostro figlio, sottoposto alle vaccinazioni, a distanza di un tempo adeguato e ravvicinato, ha sviluppato una patologia clinica identificata clinicamente da molta letteratura scientifica ed anche da documenti confidenziali delle industrie, come reazione avversa a vaccino.
Il ritardo della diagnosi di danno neurologico da vaccinazione, è quasi sempre la risultante di una mancata consapevolezza di queste complicanze nella popolazione generale, ma anche e molto nei medici perché la letteratura scientifica è sempre stata piuttosto scarna al riguardo e forse anche reticente per non indurre panico nelle popolazioni e in questo modo evitare di ridurre il numero della popolazione che viene sottoposta a vaccinazione.
Voler quindi tentare di negare l’evidenza, o rendere solo scarsamente probabile un nesso eziologico tra alcune vaccinazioni e reazioni avverse di singoli e rari bambini che vengono sottoposti a vaccinazione, è francamente una forzatura da denunciare pubblicamente; se non altro per il buon motivo che nel caso di nostro figlio, quasi sempre, non è dimostrabile, ma neanche dimostrabile in via di possibilità o di altrettanto scarsa probabilità, un’altra patogenesi del danno.
Il cosiddetto criterio di esclusione di altre cause, rappresenta come è noto un criterio ulteriore, oltre alcriterio temporale ed il criterio di efficienza lesiva del vaccino ed il criterio topografico circa la sede della lesione utilizzabile in ambito medico legale e anche medico giuridico e non si comprende perché, nel caso specifico, vuole essere stravolto per “capricci di politica sanitaria“.
Fra l’altro, ascoltare in sede di perizia la solita storiella relativa al medico britannico A. Wakefield è quanto di più ridicolo e oltraggioso nei confronti di un bambino danneggiato; basti ricordare semplicemente che un noto ricercatore danese, Poul Thorsen, coinvolto in una serie di studi tesi a rifiutare la correlazione fra autismo e vaccinazioni, figura fra i maggiori ricercati dal Governo americano con numerosi capi d’imputazioneper frode, riciclaggio e manipolazione dei dati in merito a ricerche sull’Autismo

La legge 210/92 ed il suo significato medico legale

Art. 1
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico – fìsica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L‘indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali
4. I benefici di cui alla personale le legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata , i danni di cui al comma l; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato Estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie, ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Poiché nel caso in esame, si tratta di valutare probandi postumi in derivazione da un trattamento vaccinale, in riferimento alla norma riportata, interessano, dell’art. 1, il primo ed il quarto comma.
Il primo comma stabilisce, difatti, che il diritto, all’indennità sorge in chi abbia riportato “lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica” a cagione di vaccinazioni.
Tale formulazione comporta che tutto l’assetto normativo della L. 210/1992 vada a porsi sotto la più ampia egida della legislazione previdenziale in tema di “pensionistica per causa di servizio o di guerra o privilegiata”, ove appunto è lo Stato che si fa carico di concedere appannaggi o capitali a soggetti che abbiano patito minorazioni per superiori ragioni di Stato.
L’aspetto “privilegiato” di tale pensionistica consiste, appunto, nel fatto che non è necessario avere versato alcun premio assicurativo ovvero contributo a speciali istituti per vedersi riconosciuto il beneficio: basta che la menomazione discenda da un obbligo imposto dallo Stato al singolo [in tal senso, rientrano nella categoria: militari, impiegati della pubblica amministrazione ai vari livelli, e, in virtù della L. 210/92, anche chi ha dovuto subire ope legis interventi sanitari produttivi di patologie].
Tale la ratio della normativa. Tuttavia in merito alla L. 210/1992, non può non osservarsi che il rilievo dato al fatto di subìte emotrasfusioni [aspetto che non interessa, veramente, il caso de quo ma a cui si accenna per completezza, onde avere piena contezza della Norma su cui si fonda la presente consulenza], in sé e per sé, non corrisponde “strictu senso” ad interventi imposti dallo Stato da una Legge speciale ai fini di tutela della salute pubblica; ciò non di meno, il Legislatore ha ritenuto di ampliare l’indennità anche qualora il soggetto singolo, vuoi a cagione di intervento chirurgico, vuoi per patologie croniche che necessitano continuo sostegno, sia stato sottoposto ad inoculazione, unica o ripetuta [emotrasfusi occasionali o politrasfusi], di sangue eterologo dal quale siano derivate menomazioni. In tal senso, la Legge 210/1992 può interpretarsi come una forma di “allargamento” della pensionistica privilegiata, ove lo Stato si fa carico del cittadino non tanto perché ha subito minorazioni per un fatto imposto, bensì perché tale è intervenuta per mancata vigilanza, anche incolpevole, dello Stato e per lui, del Servizio Sanitario Nazionale, sul suo stato di salute.

Il Nesso di causa nella Legge 210/92 di ambito previdenziale

In merito alle caratteristiche concettuali inerenti la dottrina della causalità in ambito di equo indennizzo cosi come specialmente inteso dalla Legge 210/1992, si rammenta che in giurisprudenza assai dibattuta è la questione inerente la valenza probatoria, nei giudizi civili di risarcimento dei danni, del riconoscimento del nesso etiologico contenuto nei verbali redatti dalle Commissioni Mediche ospedaliere.
In altri termini, si è discusso se i verbali della C.M.O., redatti ai sensi della L. 210/1992, abbiano un peso probatorio tale da essere utilizzati anche nei procedimenti prettamente civilistico – risarcitivi.
E, per vero, dottrina recente ritiene che tale non sia possibile, in quanto l’accertamento del rapporto di causalità nel giudizio di cui alla legge 210/1992 non viene usualmente esperito secondo i rigidi criteri di prova richiesti dall’art. 2043 C.c., trattandosi di procedura volta ad ottenere un beneficio di natura assistenziale e solidaristica.
Difatti, diversamente argomentando, cioè a, dire introducendo in tale ambito la criteriologia probatoria propria del procedimento civile, verrebbe stravolto lo spirito stesso della L. 210/1992, la cui ratio è quella di consentire ai soggetti danneggiati di chiedere ed ottenere celermente dallo Stato un indennizzo, senza dovere dare puntuale dimostrazione degli elementi che danno luogo alla responsabilità civile.
A parere del sottoscritto le CMO svolgono un ruolo essenziale ed estremamente utile per la collettività allorché attuano con precisione quanto specificatamente previsto in tema di nesso di causalità in ambito di L. 210/92 svolgendo in modo scientifico il loro preciso compito di individuazione della pura ragionevolezza del rapporto causale fra vaccinazione e danno attuando in questo senso quanto auspicato dal legislatore e cioè il risarcimento di un danno previsto come possibile ad un atto medico imposto per legge o almeno fortemente raccomandato con finalità di difesa della salute a livello di massa ma con costi a volte anche gravissimi a livello di singoli individui per motivazioni a livello scientifico in alcuni casi ancora da scoprire.
In altri termini, l’intento della normativa assistenziale è da intendersi nel senso di agevolare il danneggiato sotto il profilo probatorio rispetto all’ordinaria azione risarcitoria, talché ne discende che quanto viene argomentato sulla scorta della L. 210/1992, può solo essere considerato con esclusivo riferimento alla L. 210/1992 stessa e non può essere sic et simpliciter trasferito agli altri ambiti del diritto, e questo per il motivo che qui, come anzidetto, nella costruzione del nesso causale, non possono seguirsi i rigidi criteri imposti dalla dottrina inerente l’art. 40 – 41 C.p. e I’art. 2043 C.c., pena un fatale restringersi dei giudizi favorevoli per il ricorrente, il che sarebbe situazione contraria al concetto etico stesso della norma.
A prova di ciò vi è il fatto che, in materia previdenziale, possibile è il ricorrere, ai fini del riconoscimento della sussistenza del nesso causale, persino a semplici presunzioni [ovviamente fondate], il che è a dire a categorie identiche assai lontane da quelle richieste ai fini della dimostrazione in ambito di Responsabilità civile. Si veda al proposito la Sentenza dell’8 aprile 2004, n.6899 della Cassazione, Sezione Lavoro:
“...nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici“.
Il che sottolinea, appunto, la natura specialissima della L. 210/1992.

Considerazioni sul caso specifico

Il sottoscritto ritiene assolutamente evidente la difficoltà di valutazione del caso, legata non solo alle scarse informazioni sugli effetti negativi delle vaccinazioni, ma anche alla scarsissima conoscenza scientifica dell’eziologia dell’autismo, termine generico con il quale si definisce uno spettro di disordini comportamentali. Però, ribadisco che la diagnosi in psichiatria è una banale questione grammaticale! Un modo come un altro per mettere il nome a un quadro clinico, a un fenomeno, così, dopo che gli hai trovato il nome, quel fenomeno ti pare meno ignoto.
La descrizione delle malattie psichiatriche è basata sul DSM americano, il Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders dell’American Psychiatric Association, e sull’ICD, l’International Classification Deseases, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è una pura convenzione nominalistica, di scarso valore oggettivo!
Una descrizione delle malattie che, unica tra le classificazioni mediche, non trova mai, per nessuna delle sue sindromi, un correlato eziologico che sia uno! Eppure li hanno cercati i markers delle cosiddette “disabilità mentali“, non è che non li abbiano cercati. Ma niente. Zero assoluto! I disturbi psichiatrici sono gli unici, in Medicina, senza un’eziologia definita, senza una patogenesi accertata, senza alterazioni anatomopatologiche, senza terapie mirate.
Di prassi, le CMO, e l’Ufficio Medico Legale del Ministero immediatamente dopo, si schierano sempre per una esclusione, assoluta quanto indimostrata, di tutti quei fattori che, pur conscio che uno per uno potrebbero essere scarsamente indicativi o quantomeno abbastanza comuni nella fase della crescita del bambino, accolti nel loro insieme, e soprattutto nella correlazione cronologica con le vaccinazioni, assumono un significato probante.
Indubbiamente in altri analoghi procedimenti elementi diagnostici quali manifestazioni di reazioni più esplicite alla vaccinazione, tipo encefaliti franche o encefalomieliti o danni organici meglio diagnosticabili, hanno indubbiamente favorito la conclusione di una correlazione certa tra la vaccinazione stessa e l’insorgenza della patologia della sindrome autistica, e già questo avrebbe potuto indurre ad una maggiore riflessione sul fatto che le vaccinazioni possano produrre questo tipo di danno.
Ritengo opportuno quindi ribadire che le argomentazioni addotte dalla politica del Ministero della Salute, soprattutto per quanto riguarda la richiesta di nominare “consulenti amici che negano a prescindere un rapporto causale tra le vaccinazioni e l’autismo, si inquadra in criteri generalizzanti che non possono essere applicati a singoli casi, soprattutto laddove il criterio di consequenzialità temporale dimostra in modo inequivocabile il rapporto causale fra i vaccini praticati e le patologie che si sono successivamente manifestate, considerazione certamente valida se altrettante numerose sentenze di Tribunali italiani l’hanno accolta nel confermare il diritto di numerose famiglie all’indennizzo previsto dalla Legge 210/92.
Al sottoscritto, con tutti i limiti di una conoscenza personale, risulta infatti che sono state emesse in svariati tribunali d’Italia decine di sentenze favorevoli al riconoscimento del nesso di causalità fra la vaccinazione e l’insorgenza di una patologia ad origine autoimmune come il Disturbo dello Spettro Autistico: solo a mia conoscenza ne risultano 3 a Milano, 3 a Genova, 1 ad Ascoli Piceno, 1 a Padova, 1 a Teramo, 2 a Busto Arsizio, 2 a Livorno, 1 a Cagliari, 1 a Rieti, 1 a Crema, 1 a Bergamo, 1 a Rimini, 1 a Torino, 1 a Cuneo, 1 a Pesaro e nei casi in cui il giudizio è stato contestato la corte d’Appello ne ha confermato 2 a Milano, 1 a l’Aquila 1 ad Ancona e altre sono in divenire prossimamente.
Mai come in questo caso, dove le evidenze sono così eclatanti, soprattutto per il fatto che una serie di accertamenti diagnostici più precisi non sono stati eseguiti al momento opportuno, gli elementi prodotti dal sottoscritto rappresentano importanti argomenti a sostegno del rapporto causale fra la vaccinazione e la reazione avversa, mentre nulla emerge a favore di motivazioni differenti sull’insorgenza della patologia cerebrale e comportamentale che ha colpito nostro figlio che non sia una pura ipotesi casuale.
A fronte dei gravi disturbi neurologici presentati da nostro figlio in seguito ad ogni ciclo vaccinale, e opportunamente segnalati dai noi genitori al personale medico, la generale sottovalutazione del possibile rapporto causale fra vaccinazioni e patologie neurologiche ha fatto sì che non sono mai stati effettuati accertamenti mirati in questa direzione, accertamenti che svolti in tempo utile avrebbero potuto portare ad individuare i gravi danni fisici riportati.
Ma c’è qualcosa che va oltre tutto ciò. Il sottoscritto è un professionista sanitario che gode di buona stima e referenza e, qualora venisse assicurata ragione in ambito giuridico, comporterebbe un grave problema per taluni funzionari corrotti e asserviti al più grande sistema che gode dei guadagni derivanti dalla malattia cagionata all’altrui individuo. Proprio per questo proseguono ad essere lanciati segnali di convegni, incontri e articoli di lacchè, che hanno come denominatore comune la città di Genova; sono tutti tentativi di taluni giocatori di scacchi per influire in negativo sulla nostra partita.
E’ decisamente un ulteriore insulto che il nuovo CTU di causa, nominato per fare un piacere ai capricci Ministeriali, ha scelto di avvalersi di un ausiliario [ne ha facoltà] che, a margine di posizioni deboli e più volte sbugiardate, critica apertamente l’operato della Magistratura. Ad ogni persona dotata di intelletto risulta palese che, al di là della contraddizione dettata probabilmente da venali questioni economiche,vengono a mancare i requisiti di indipendenza e imparzialità del CTU sanciti dallo stesso codice penale.
Forse l’estrema indulgenza nei confronti dei medici legali “simpatici al Ministero della Salute” ha convinto i più dell’inesistenza di disposizioni a favore delle vittime di una valutazione errata, dimenticando invece l’ampio campo di applicazione della norma penale nell’ipotesi di una consulenza pilotata: Falso in perizia [art. 373 cp], Frode processuale [art. 374 cp], Omissione di atti d’ufficio [art. 328 cp], Rifiuto di atti legalmente dovuti [art. 366 cp], Omissione di denuncia [art. 361 cp], Falsità in atti commessa da pubblico ufficiale [artt. 476-80, 483], Consulenza-patrocinio infedele [art. 380 cp], Peculato [artt. 314 ss] ecc. ecc.
E allora, in considerazione degli abusi che si vogliono attuare sul privato cittadino, e nella circostanza su di noi, scrivo molto serenamente che ad ogni azione corrisponde una reazione pari e contraria: la penna è più potente del ciottolo e può diventare più dannosa di una sassata diventando il mezzo per scatenare una civile rivoluzione per la salute a tutela dei nostri figli danneggiati.
vergognahttp://autismovaccini.org/

giovedì 10 luglio 2014

L’Immensa Balla della Ricerca sul Cancro di Lorenzo Acerra.












 ≪Chi non grida la verit `a quando sa la verit `a,si fa complice dei falsari e degli imbroglioni≫
Charles P´eguy

Pubblicato Gratis da Lorenzo Acerra qui: 
http://www.scribd.com/doc/224682106/L-Immensa-Balla-Della-Ricerca-Sul-Cancro 



Informare per Sopravvivere




Dimenticare di essere nati liberi

 

 Il neonato viene subito introdotto nel circuito del
sistema per farne di lui un adattato sociale, un
normalizzato, un autoritario, un richiedente istruzioni e
assistenza. Prima si adegua ai codici coercitivi di questa
società mercantile, meglio è. Ma fino a una certa età
possiamo ancora vedere il bambino che, di fronte alla
minaccia del genitore 'o fai come dico io, o ti punisco'
(spesso non esiste neppure la minaccia, si passa alle vie
di fatto) reagisce facendo il muso lungo, piangendo,
recalcitrando, e soprattutto chiedendosi
intimamente perché mai dovrebbe fare una
cosa che ritiene ingiusta. Bisogna intendersi subito
sul diritto-dovere dei genitori di intervenire
arbitrariamente sui figli, e lo farò con Marcello
Bernardi che così dice: 'le limitazioni alla libertà di un
bambino sono giustificate solo quando sono indispensabili per la difesa della sua persona.
Altrimenti sono dei veri e propri attentati alla sua persona'.
Questo tipo di umana reazione del bambino, che vorrebbe solo difendere i suoi diritti e la sua
unicità, svanisce per effetto dell'educazione omologante e si fa largo un altro tipo di modello
mentale e di comportamento, quello dell'adattato, del richiedente istruzioni. Il bambino
imparerà col tempo a distogliere l'attenzione dall'ingiustizia della richiesta o della minaccia in
sé, e si concentrerà invece sul come eseguire bene l'ordine senza così avere conseguenze
punitive, come prescritto. Imparerà quindi che l'ordine in sé, accompagnato dalla punizione
oppure dal premio nella versione adulatoria e subdola della richiesta, non deve essere messo
in discussione, perché si tratta di normalità. 'Insomma, se lo fanno tutti, tu non fare il
sovversivo'! Il bambino crederà che tutto nell'universo funzioni in questo modo, che non vi
possono essere alterantive, e chi le propone è un sovversivo, un pazzo, un sognatore, un
animale... Per inciso, chi ha mai letto Flatlandia?
L'unico problema del bambino sulla via dell'adattamento, appena introdotto nel circuito della
produzione, è intanto quello di cercare le soluzioni più efficaci per non finire in punizione, ma al
contempo per soddisfare i suoi bisogni. E' ancora un umano, ma in pieno conflitto con qualcosa
che lo soffoca in quanto tale, e che gli fa intraprendere percorsi dolorosi, non voluti, già
alienanti. La bugia detta ai genitori è quasi sempre una di queste soluzioni, che è
sostanzialmente un inganno (il bambino lo sa, ne soffre, ma ancora in lui è più forte l'istinto di
conservazione della propria libertà) che gli serve a conciliare, là dove è possibile, il proprio
diritto a non eseguire un ordine, che ritiene ingiusto, con il volere dei genitori, cioè
dell'autorità, della legge calata dall'alto. E' chiaro che l'ingenuità dei bambini è tale per cui la
loro autodifesa per mezzo della bugia si rivela a volte comica ('non sono stato io a far cadere
il vaso', quando in casa c'era solo lui), ma col passare del tempo egli imparerà ad affinare la
tecnica ingannatoria, e non soltanto nei confronti dei genitori o delle autorità a lui più
prossime, maestri e professori in testa. Imparerà quindi anche ad accusare gli altri (se in casa
con lui c'era il cane o il fratellino, incolperà il cane o il fratellino) e a ricattare a sua volta ('se lo
dici alla mamma ti faccio i dispetti').
Ma quando per varie ragioni non è più la bugia ad essere una soluzione, ma è invece il
codice di legge ad essere considerato tale (e lo diventerà presto, in barba al buon senso
sbandierato ovunque), allora la faccenda è più grave, poiché la persona già adattata, cioè
quella che non ha più neppure la vaga idea dell'ingiustizia insita nell'ordine in sé, nella
minaccia, nel ricatto, ma anzi lo perpetua con gli altri, sugli altri, eseguirà l'ordine soltanto
'perché lo dice la legge', e lo eseguirà acriticamente nelle forme e nei modi dettati dal sistema
padronale, dall'istituzione. Come prescritto. L'umano bambino di prima è finalmente sconfitto,
e con lui la sua libertà. Se prima il bambino in via di adattamento cercava ancora i modi meno
dolorosi per non eseguire gli ordini (o per eseguirli con un minimo di salvaguardia della
propria libertà), ora l'adulto perfettamente adattato trova immediatamente i modi per
eseguirli, e li trova già confezionati: di ciò ne è felice, perché il sistema gli fornisce i pre-testi
e le scusanti specifiche. Siamo arrivati a un punto della cosiddetta èra civile dove l'adulto, se
non trova norme calate dall'alto per un problema che potrebbe risolvere da solo, le richiede a
gran voce. In poche parole richiede governi, ordini, punizioni, e 'giustificazioni'
preconfezionate. Non a caso, quando si parla di certi argomenti con un adulto normalizzato, le
sue frasi sono spesso codificate, stereotipate, gonfie di retorica e di pregiudizi. Tutto acquisito
culturalmente. Se i fatti smentiscono la retorica -come avviene- l'adattato si arrabbia, non con
se stesso, ma con chi gli dimostra che la sua retorica non regge di fronte ai fatti.
Ci ricordiamo a questo punto dell'intima domanda del bambino non ancora adattato? 'Perché
mai dovrei fare una cosa che ritengo ingiusta'? Nell'adulto adattato, nel bravo cittadino ligio
al dovere e 'onesto', nella persona educata e per bene, quella domanda è ormai un'ombra
remotissima, una questione che i figli devono imparare a soffocare e presto. Quella domanda
si trasforma invece e di fatto in un imperativo che l'adulto ben educato rivolge a se stesso:
'devo fare così perché lo dice la legge, e se non lo faccio nei modi e nei tempi stabiliti mi
puniscono; io lo posso anche trovare ingiusto, ma la legge è legge'.
Tutto questo aderisce al modello generale imposto, al modus perpetuandi di questa società,
laddove non ci si chiede più, ad esempio, se sia necessaria la scuola tradizionale (specie se
obbligatoria), dati i suoi tragici effetti visibili ovunque, quanto invece se sia prudente
disertarla, data la punizione prevista dalla legge. Ogni questione calata dall'alto, in questa
società, si sposta dalla sua vera sostanza alle conseguenze previste in caso di disobbedienza.
Non si affronta neppure la questione se sia umano un popolo governato attraverso la paura,
perché ormai è tutto così orribilmente normale e consolidato, soprattutto la paura di tornare
liberi e umani.
Qualcuno si chiedeva come mai i popoli obbediscono all'autorità costituita a
che quando
obbedire significa andare contro i propri interessi. Prodigi dell'educazione.



http://scuolalibertaria.blogspot.com/

IL VIRUS DELL'OBBLIGO


 video:

https://www.youtube.com/watch?v=pHenB9SfPjU


QUESTA E' LA BATTAGLIA CHE IO, DA SOLO INIZIUALMENTE, AFFRONTANDO MASTODONTICHE DIFFICOLTA' HO INIZIATO CONTRO L'USO IRRESPONSABILE DELLA PRATICA VACCINALE, DOPO LA MORTE DEL MIO SECONDO FIGLIO ANDREA GEMELLO MONOOVULARE DI ALBERTO AVVENUTA NEL 1980 A CAUSA DEL VACCINO E, NONOSTANTE LA FERREA OPPOSIZIONE POSTA IN ATTO DELLA SANITA' PUBBLICA PERCHE' ALBERTO NON DOVESSE RIMANERE VIVO, E' INVECE SOPRAVVISSUTO ALL'IMMANE TRAGEDIA CHE SI E' ABBATTUTA SULLA NOSTRA GIA' MENOMATA FAMIGLIA.

UNA SCIENZA DEVIATA E UTILIZZATA SOLO PER SMENTIRE LE EVIDENZE DEL DANNO VACCINALE NON E’ DEGNA DI QUESTO NOME E NEMMENO DELLA NOSTRA ATTENZIONE !
Dal 1998 data del filmato qui sotto riproposto, e anche da prima, le posizioni di chi diffondeva informazione sui danni da vaccino (vedi COMILVA, da me inizialmente fondato e altre associazioni) e le posizioni di chi difendeva le “qualità miracolistiche” prive di ogni effetto indesiderato dei vaccini sono praticamente rimaste invariate. Anzi, per dirla tutta, le posizioni di chi allora non ha vaccinato i propri figli si sono ulteriormente rafforzate, perché nel corso degli anni si è riscontrato che i loro figli sono cresciuti sani, forti e assolutamente in piena salute contrariamente a quanto ipotizzavano i “gufacci” di allora sperando di ottenere la ragione tanto desiderata e di poter scrivere qualche articoletto sui giornali del tipo “SI AMMALA GRAVEMENTE, NON ERA VACCINATO” e amenità di questo tipo. Oggi fortunatamente c’è una maggiore presa di coscienza dei genitori sul fatto che i vaccini non sono così innocui come ci venivano illustrati anni fa, (la loro inutilità, la loro pericolosità intrinseca, la loro neuro tossicità è stata ampiamente dimostrata da medici e scienziati altamente qualificati, anche se purtroppo non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire come le nostre istituzioni succubi di un sistema marcio fino al midollo), e infatti sotto questo aspetto il livello di sordità di queste persone è da ricovero d’urgenza, ma nel frattempo fra una disinformazione mediatica e l’altra con la compiacenza di esseri ignobili e spregevoli, per non dire dei veri e propri sciacalli della medicina e dell’informazione, altre decine di migliaia di bambini in Italia sono rimasti danneggiati in modo grave o permanente e nei casi peggiori sono addirittura deceduti a seguito delle vaccinazioni loro praticate. Molti genitori abboccano ancora alle fascinose e fiabesche maniere dei cultori titolati di tale pratica, che nel tempo hanno affinato le loro argomentazioni, sempre e solo però guarda caso, al fine di escludere i vaccini da ogni possibile responsabilità in caso di reazioni avverse anche evidenti e presenti sotto i loro stessi occhi tenuti opportunamente chiusi per non dovere ammettere le proprie gravi responsabilità o le responsabilità gravissime delle istituzioni sanitarie di livello un po’ più elevato. Questo dovrebbe già essere un motivo in più per i genitori per porsi domande del tipo, “ma è possibile che i vaccini inoculati per via intramuscolare a mio figlio / a contenenti tutte quelle sostanze neuro-tossiche e immuno-allergo-tossiche non possano mai produrre degli effetti indesiderati come le reazioni avverse più o meno gravi agli stessi” ? Per fortuna vi sono anche stati negli anni centinaia di casi gravi di danno da vaccino e di autismo indotto dalle vaccinazioni riconosciuti da giudici coraggiosi e con le spalle coperte nei confronti delle organizzazioni istituzionali, sempre pronte a sparacchiare subito tutte le pallottole a loro disposizione, per cercare di smentire la verità emersa e sotto gli occhi di tutti, e per rassicurare la popolazione che tanto amorevolmente vaccinano e non altrettanto amorevolmente abbandonano, come fossero giocattoli difettosi, nei casi in cui le cose vadano storte, diffondendo falsità di ogni genere evidenti e palesi se non lapalissiane, al fine di non perdere una potenziale clientela che probabilmente non perderanno mai in toto, ma per lo meno, avrà modo di fare valere le proprie ragioni, anche e soprattutto nelle aule di tribunale, nei confronti di tali discutibili personaggi, quando si accorgeranno delle bugie da essi diffuse e potranno finalmente avere la parola per dire loro un giorno “ve l’avevamo detto noi…” !


 Giorgio Alberto Tremante.

Denuncia di Coldiretti: cibo falsificato sulle nostre tavole? Colpa delle scelte della Ue


Mozzarella a base di semilavorati industriali, vino in polvere, cioccolato senza burro di cacao. Una galleria di orrori alimentari, permessi dall'Unione europea, "a danno di Paesi come l'Italia che possono contare su primati qualità e sicurezza", dice il presidente dell'associazione agricola Roberto Moncalvo

 

 Denuncia di Coldiretti: cibo falsificato sulle nostre tavole? Colpa delle scelte della Ue
Formaggio senza latte, vino senza uva e cioccolato senza cacao. La galleria degli orrori alimentari non è fantascienza ma quanto troviamo sugli scaffali dei nostri supermercati per effetto delle scelte dell’Unione Europea. Allucinanti novità nel piatto che hanno snaturato anche gli alimenti più comuni, denuncia la Coldiretti: “Nell’Unione del rigore dei conti si consentono invecetrucchi ed inganni nel momento di fare la spesa con l’appiattimento verso il basso della qualità alimentare anche a danno di Paesi come l’Italia che possono contare su primati qualitativi e di sicurezza alimentare” ha detto il presidente Roberto Moncalvo.
Qualche esempio? Una mozzarella su quattro in vendita in Italia è stata ottenuta con semilavorati industriali, le cagliate, che vengono dall’estero senza alcuna indicazione in etichetta per effetto della normativa europea. L’Unione consente pure che possa essere incorporata polvere di caseina e caseinati nei formaggi fusi, al posto del latte. E cosa dire del simil-grana low cost? Nell’Unione Europea sono in vendita imitazioni del Parmigiano Reggiano e del Grana Padanosenza alcuna indicazione di provenienza e con nomi di fantasia che ingannano i consumatori. E le importazioni di questi prodotti in Italia sono raddoppiate negli ultimi dieci anni con gli arrivi da Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Estonia e Lettonia per un quantitativo stimato di 83 milioni di chili.
Poi c’è il vino allo zucchero: l’Ue consente ai Paesi del Nord Europa di aumentare la gradazione del vino attraverso lo zuccheraggio, da sempre vietato nei Paesi del Mediterraneo e in Italia. Per non farci mancare nulla, si può anche optare per il vino in polvere: l’Europa permette infatti la vendita di pseudo vino ottenuto da polveri contenute in wine-kit che promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose con la semplice aggiunta di acqua. Si calcola che nel territorio europeo vengano consumate 20 milioni di bottiglie all’anno con etichette di vini italiani ottenute in questo modo.
In quanto alla carne, la legislazione comunitaria consente per alcune categorie la possibilità – continua la Coldiretti – di non indicare l’aggiunta d’acqua fino al 5%. E per alcuni prodotti, come würstel e mortadella, questa indicazione può essere addirittura elusa. Più di due prosciutti su tre consumati in Italia, inoltre, sono ottenuti da maiali stranieri ma il consumatore non lo sa perché in etichetta non è obbligatorio indicare la provenienza. E intanto l’allevamento italiano conta 615mila maiali in meno nel 2013.
Infine, l’Unione Europea ha imposto all’Italia di aprire i propri mercati anche al cioccolato ottenuto con l’aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. Per concludere questo menu di schifezze ci mancava proprio un bel pezzo di cioccolato senza cacao.
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