D'un tratto nel folto bosco

Non c’era nessuno in tutto il paese che potesse insegnare ai bambini che la realtà non è soltanto quello che l’occhio vede e l’orecchio ode e la mano può toccare, bensì anche quel che sta nascosto alla vista e al tatto, e si svela ogni tanto, solo per un momento, a chi lo cerca con gli occhi della mente e a chi sa ascoltare e udire con le orecchie dell’animo e toccare con le dita del pensiero.
Amos Oz


domenica 14 ottobre 2012

IMPRENDITORE TERAMANO FA CONDANNARE EQUITALIA


Cancellata l’ipoteca di 800mila euro su casa e terreni. Il giudice: non possono pignorare beni vitali per la famiglia. Gli avvocati: è una sentenza illuminante pone fine ad una evidente situazione di abuso.
TERAMO - I beni che servono per il sostentamento della famiglia non possono essere pignorati da Equitalia: è una sentenza che si apre a scenari nazionali quella firmata dal giudice del lavoro di Teramo Luigi Santini . In un tempo scandito da crisi e tagli, da imprenditori che contano come i grani di un rosario i suicidi di colleghi stritolati da sempre più debiti e sempre meno lavoro, il magistrato ha accolto il ricorso presentato da un industriale teramano, condannando Equitalia a cancellare l’ipoteca di circa 800mila euro sui beni del debitore: la casa in cui abita con moglie e figli e alcuni terreni.
Santini (da dieci giorni giorni in servizio alla Corte d’Appello dell’Aquila) è chiaro quando nella sentenza scrive: «i beni costitituiti nel fondo, non potendo essere distolti dal loro vincolo di destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi». Gli avvocati Sigmar Frattarelli e Gabriele Rapali, i legali dell’imprenditore, parlano « di sentenza illuminante».

La storia inizia nel 2007 quando l’imprenditore socio di un’azienda tessile si ritrova a dover far fronte a un debito di natura contributiva, ovvero il mancato riconoscimento di sgravi contributivi da parte dell’Inps per circa 450 mila euro. «Equitalia a seguito di questo debito», spiega Frattarelli, «ha iscritto ipoteca per circa 800mila euro sui beni del debitore e cioè la casa dove abita e alcuni terreni che sono di sua proprietà personale». Ma qualche anno prima su quei beni l’imprenditore, con tanto di atto notarile, ha costituito un fondo patrimoniale: tecnicismo giuridico per dire che ha destinato qui beni al soddisfacimento dei bisogni della sua famiglia. «Equitalia», spiega l’avvocato Frattarelli, «nonostante la destinazione dei beni ai bisogni della famiglia vi iscrive ugualmente l’ipoteca ritenendo che questi beni siano comunque ipotecabili e pignorabili in quanto, a suo dire, lo svolgimento dell’attività di impresa è legato al soddisfacimento di bisogni familiari. Equitalia ha sempre insistito su questa strada nonostante le nostre richieste di cancellazione dell’ipoteca, richieste che sono rimaste del tutto inascoltate». L’imprenditore non demorde e presenta ricorso al tribunale del lavoro. Equitalia solleva eccezioni sulla giurisdizione che vengono respinte: il procedimento resta a Teramo. «Il giudice ha stabilito un principio assolutamente sacrosanto», conclude Frattarelli, «che ha posto fine ad un evidente abuso di Equitalia la quale ha iscritto ipoteca, in vista di un pignoramento dei beni del debitore, senza tener conto che è del tutto illegittimo ipotecare o pignorare beni destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia quando il debito non è riconducibile a bisogni familiari come accade nel caso di un debito per contributi previdenziali o assicurativi». Equitalia dovrà pagare anche lespese processuali. 

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