D'un tratto nel folto bosco

Non c’era nessuno in tutto il paese che potesse insegnare ai bambini che la realtà non è soltanto quello che l’occhio vede e l’orecchio ode e la mano può toccare, bensì anche quel che sta nascosto alla vista e al tatto, e si svela ogni tanto, solo per un momento, a chi lo cerca con gli occhi della mente e a chi sa ascoltare e udire con le orecchie dell’animo e toccare con le dita del pensiero.
Amos Oz


mercoledì 13 novembre 2013

IL TRATTATO DI LISBONA ovvero la Costituzione imposta



di Sergio Gagliano


Il complesso ordinamento giuridico dell'Unione europea nasce dal trattato di Roma del '57 successivamente integrato e modificato, nel progredire del processo di integrazione europea, da altri trattati.
Con il Trattato di Lisbona del 2007 però le cose cambiano. Il Trattato di Lisbona modifica ed integra il Trattato di Maastricht del '92 denominandolo Trattato sull'Unione europea (TUE) ed il Trattato di Roma del '57 che costituiva la CE denominandolo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Entrambi i trattati costituiscono, seppur formalmente separati, un unico corpus giuridico, il Trattato di Lisbona appunto, di cui sono parte integrante anche i suoi 37 protocolli.
L'art. 1 paragrafo 3 del TUE recita:"L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati -i trattati-). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea".
All'art. 1 c. 2 del TFUE si legge: "Il presente trattato ed il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati -i trattati-".
E l'art. 48 del TUE prevede che "I trattati" possono essere modificati solo attraverso una procedura di revisione ordinaria (c. 1 e seg.) o attraverso la procedura di revisione semplificata (c. 6 e seg.) in esso previste. L'art. 49 del TUE, poi, stabilisce la procedura di ammissione di nuovi Stati all'UE, mentre l'art. 50, sempre del TUE, stabilisce la procedura di uscita di uno Stato dall'UE.
Da queste norme è chiaro che i contraenti abbiano voluto attribuire al Trattato di Lisbona un valore sovraordinato rispetto a qualsiasi altro trattato futuro sull'Unione europea. Infatti lo stesso non può essere modificato da altri trattati se non nel rispetto delle procedure in esso stesso previste. Il fatto poi, di regolare la procedura di entrata e di uscita dall'UE non fa che confermare tale carattere sovraordinato e quindi sostanzialmente costituzionale delle norme in esso contenute rispetto ad un normale trattato.
Lo stesso inciso "I due trattati hanno lo stesso valore giuridico" (art. 1 paragr. 3 del TUE ed art. 1 c. 2 del TFUE) si spiega solo in questo significato poiché sarebbe pleonastico affermare che i due trattati hanno lo stesso valore giuridico a meno da intendersi che entrambi devono considerarsi su uno stesso piano, superiore agli altri trattati, con carattere, come detto , sostanzialmente costituzionale.
Ecco quindi che il Trattato di Lisbona si pone, nell'ordinamento giuridico comunitario, al vertice della gerarchia delle fonti del diritto e, come tale, possiamo affermare che ne costituisce la sua Costituzione sia pure redatta sotto forma di trattato. E, se ne analizziamo i contenuti, si scopre anche che questa Costituzione è quella stessa che fu bocciata qualche anno prima dai referendum popolari, come candidamente ammesso dall'ex presidente francese Giscard d'Estaing, ripresentata sotto forma di trattato.
Ecco quindi che l'UE svela ancora una volta tutta la sua antidemocraticità imponendo ai popoli europei una Costituzione nascosta dietro il nome di "Trattato".

foto di Ecco Cosa Vedo.

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